I limiti di spesa previsti dal superbonus per le pertinenze e il calcolo delle unità immobiliari che possono usufruire dell’agevolazione, seguono criteri diversi. Con gli interpelli n. 461 e n. 464 del 7 luglio 2021 l’Agenzia precisa che le unità pertinenziali non vanno incluse nel calcolo del numero delle unità immobiliari agevolabili di un singolo proprietario.Invece, in caso di lavori sulle parti comuni nel calcolo dei limiti di spesa vanno considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio incluse le pertinenze.
Come si effettua il calcolo delle unità immobiliari
Nell’interpello n. 461 è stato analizzato il caso posto dal contribuente proprietario di un intero edificio composto da 8 unità immobiliari, ovvero:
1 abitazione di categoria catastale A/2 (abitazione di tipo civile);
2 abitazioni A/3 (abitazione di tipo economico);
2 unità pertinenziali di categoria catastale C/6 (stalle scuderie, rimesse autorimesse);
3 unità pertinenziali C/2 (magazzini e locali di deposito).
L’istante si è rivolto all’Agenzia per sapere se, nel numero di unità immobiliari complessive, rientrano solamente quelle ad uso abitativo o anche le unità pertinenziali in quanto vorrebbe creare un condominio procedendo con una donazione alle figlie e alla moglie di alcune unità immobiliari. Nell’interpello n.461 viene ribadito, che con la legge di bilancio 2021 è stato modificato il comma 9, lettera a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
L’Agenzia ha puntualizzato, che nel rispetto del limite delle 4 unità immobiliari, non devono essere considerate le pertinenze, anche se distintamente accatastate. Nel caso in oggetto essendo presenti 3 unità immobiliari residenziali e 5 pertinenze, l’unico proprietario ha diritto al Superbonus senza dover prima costituire un condominio.
Pertinenze Superbonus. Come effettuare il calcolo dei limiti di spesa?
Con l’interpello n. 464 viene analizzato il caso di un fabbricato composto da:
2 unità abitative accatastate A/7 (Abitazioni in villini);
3 unità pertinenziali accatastate C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro).
Il proprietario del fabbricato in oggetto si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se nel calcolo dei limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni del fabbricato, vanno prese in considerazione tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio comprese le unità pertinenziali. Secondo le Entrate, il proprietario ha diritto al Superbonus perché nell’edificio sono presenti 2 unità abitative. Per determinare i limiti di spesa ammessi al Superbonus, al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze. La questione è stata spiegata anche con la Circolare n. 30/E del 2020, dove si legge: “conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze”.
IN ALLEGATO LE RISPOSTE UFFICIALI AGLI INTERPELLI
Risposta_allinterpello_n._464_del_7_luglio_2021.pdf
Risposta_allinterpello_n._461_del_7_luglio_2021.pdf