La seconda Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 23659 del 31 agosto 2021, afferma che i vizi presenti nell’immobile al momento della vendita (umidità, infiltrazioni e muffa su due pareti, nonché inconvenienti dell’impianto di riscaldamento) e fraudolentemente occultati dal mobilio, devono ritenersi (ri)conoscibili dall’acquirente ove di questi si siano accorti i precedenti visitatori e che a tal fine non equivalga a una dichiarazione di esenzione da vizi l’utilizzo da parte del venditore della formula di idoneità al “buon funzionamento” o del “completamente restaurato”.

Sentenza allegata

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